Art. 19.

      1. È fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati e, comunque, di imprimere altre indicazioni che possono ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati o placcati.
      2. Le indicazioni del titolo e del marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi e in parte di sostanze o di metalli non preziosi; in tale caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle o iscrizioni atte a identificarli, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento.
      3. Lo stesso obbligo di cui al comma 2 sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedono l'introduzione, al loro interno, di mastice o di altre sostanze non preziose, in deroga al disposto di cui all'articolo 18.
      4. Per gli oggetti di cui al comma 3, il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.